Statuto

Art. 1 Costituzione e denominazione

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione per la Ricerca Biomedica Cardiovascolare e la Terapia Genica e Cellulare” (in sigla FoRiBiCa).

La Fondazione è costituita senza fini di lucro diretto o indiretto ed assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

La denominazione “FoRiBiCa ONLUS” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Finalità

In accordo con la previsione contenuta all’art.2 comma 1, lett. a) del D.P.R. n.135 del 20 marzo 2003, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell’essere umano, con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari, persegue le seguenti finalità:

a) promuovere la ricerca scientifica, tecnica e tecnologica nel campo delle malattie cardiovascolari e della terapia avanzata di tali malattie, anche riguardo all’uso di procedure di trasferimento di geni, o parti di essi, e trapianti di cellule aventi potenzialità specifiche – naturali, indotte o inducibili – per i tessuti vascolare e/o miocardico;
b) raccogliere i fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche e delle conoscenze nel campo precipuo delle malattie cardiovascolari e della terapia genica, molecolare e cellulare di tali malattie per destinarli a finanziare progetti qualificati di Enti o Laboratori di tipo/standard universitario che agiscono in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
c) stimolare la collaborazione tra Università, Aziende Sanitarie, Consorzi Universitari, Enti e Istituzioni pubbliche e Imprese private nel campo delle malattie cardiovascolari e della terapia innovativa per tali malattie;
d) contribuire, qualora si vengano a costituire propri Centri di Ricerca, in via subordinata e non principale, alla formazione e all’aggiornamento di ricercatori nel campo delle malattie cardiovascolari e delle terapie innovative per tali malattie.

Art. 3 Attività

In esecuzione dell’Art. 2, FoRiBiCa ONLUS si impegna a:

a) affidare le attività di ricerca a Università, Enti di ricerca ed altre qualificate Fondazioni che la svolgano direttamente con modalità di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) n. 11 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 e successivo D.P.R. n. 135 del 20.03.2003;
b) utilizzare i contributi, lasciti, eredità ed erogazioni liberali sotto qualsiasi forma ottenuti da persone fisiche, Enti pubblici e privati, e Società a uso esclusivo delle proprie finalità statutarie;
c) attuare le attività statutarie nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e/o d’interesse pubblico ai sensi dell’art. 10 co.1 lett. b) D. Lgs. 4.12.1997, n. 460;
d) non svolgere attività diverse da quelle statutarie;
e) non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione o fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano operanti in campi affini;
f) impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie o ad esse connesse;
g) devolvere il patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
h) redigere il bilancio annuale;
i) usare il proprio acronimo e la denominazione ONLUS quale segno distintivo o di comunicazione.

Art. 4 Sede e durata

La Fondazione ha sede in Camposampiero (Padova), via Tiso da Camposampiero, 10/D.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5 Fondatori

 Sono Fondatori della Fondazione FoRiBiCa ONLUS il prof. Paolo Pauletto nato a Portogruaro (VE) il 19 giugno 1947 e il prof. Saverio Sartore nato a Vigonza (PD) il 14 marzo 1949, il primo professore di ruolo e il secondo fuori ruolo dell’Università di Padova, già fondatori dell’Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.) – Associazione con sede in Padova, già iscritta al  Registro Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Padova con il numero 500, associazione della quale la Fondazione FoRiBiCa ONLUS è il successore a titolo universale per atto in data 6 giugno 2003 a rogito notaio Fulvio Vaudano di Padova rep. 62923, registrato a Padova il 18 giugno 2003 al n. 4064.

Art. 6 Partecipanti  – Prerogative dei Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti (siano essi persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, enti o associazioni, anche non riconosciute, e altre Istituzioni, anche aventi sede all’estero) che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi e/o elargizioni in denaro annuali e/o pluriennali oppure collaborino, in rapporto alle proprie competenze e capacità, alla realizzazione delle attività di FoRiBiCa ONLUS e che facciano istanza di ammissione alla Fondazione, con richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo della stessa.

L’ammissione di tali soggetti a FoRiBiCa ONLUS è subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo da assumere con la maggioranza di cui all’art. 11, il quale Consiglio verifica l’assenza di conflitto di interesse e il superamento –  per modalità e misura – della soglia minima di apporto (in denaro o in natura) deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso per l’ammissione dei partecipanti.

I Partecipanti alla Fondazione, nello svolgere attività in favore della stessa, operano senza fini di lucro né di tornaconto personale: essi prestano la propria opera in modo spontaneo e gratuito, senza avere diritto ad alcun compenso, eccetto il rimborso di eventuali spese sostenute, spese preventivamente autorizzate ai sensi dell’art. 11 dal Consiglio Direttivo ovvero autorizzate per iscritto dal Presidente della Fondazione e poi sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo stesso ai sensi del medesimo art. 11.  Il comportamento deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alle attività della Fondazione, partecipare alle iniziative dell’ente qualora fossero invitati.

I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti di cui al successivo art. 16.

Art. 7 Recesso ed esclusione

Ogni Partecipante può recedere dalla fondazione FoRiBiCa ONLUS in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte.

In caso di grave violazione dei doveri derivanti dal presente Statuto i Partecipanti alla Fondazione possono essere esclusi con deliberazione assunta  dal Consiglio Direttivo.

Sia in caso di recesso, che di esclusione, morte, liquidazione o estinzione, il Partecipante a FoRiBiCa ONLUS non ha diritto di ripetere quanto eventualmente versato al patrimonio della Fondazione.

La perdita della qualifica di partecipante alla Fondazione comporta, automaticamente, la decadenza da ogni carica ricoperta all’interno della Fondazione stessa.

Art. 8 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione FoRiBiCa ONLUS:

–   il Consiglio Direttivo;

–   il Presidente;

–   il Revisore;

  •   il Segretario Amministrativo;

–   il Collegio dei Partecipanti alla Fondazione.

 Art. 9  Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti nominati con il seguente criterio: un consigliere deve essere nominato dal Collegio dei Partecipanti, mentre i restanti quattro consiglieri devono essere nominati dai Fondatori esistenti, due per ciascuno.

I componenti del Consiglio Direttivo, come sopra eletti, nominano tra i propri membri, con voto a maggioranza, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio resta in carica tre anni.

Alla scadenza del mandato, si procede al rinnovo del Consiglio con i criteri indicati al primo comma. I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o rinnovo, anche mediante conferma, dei suoi componenti.

I singoli componenti del Consiglio Direttivo che per qualsiasi ragione cessino dalla carica, nel corso del mandato, sono sostituiti da chi aveva provveduto alla nomina del membro cessato in conformità ai criteri sopra disposti: i sostituti restano in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Art. 10 Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta, anche via e-mail, di almeno due Consiglieri, con mezzi che diano prova dell’avvenuta ricezione e con preavviso di almeno sei giorni, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima rispetto alla riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte all’anno.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In queste ipotesi il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il Segretario ai fini della verbalizzazione dell’adunanza.

Art. 11 Compiti e poteri del Consiglio Direttivo e quorum (costitutivi e deliberativi)

 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio.

 Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente statuto. Ciascun Consigliere dispone di un solo voto e come tale viene espresso personalmente.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, validamene costituito come sopra, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, assume le deliberazioni con cui:

a) predispone ed attua i programmi e i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
b) delibera sulle direttive generali di azione per il conseguimento delle finalità statutarie della Fondazione;
c) amministra il patrimonio della Fondazione, attraverso l’attività deliberativa sulle seguenti materie:

–      investimenti scientifici, culturali e finanziari più opportuni per la realizzazione degli obiettivi statutari con conseguente impiego delle risorse del fondo di gestione;

–      accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti testamentari che, ai sensi del successivo art.17, entreranno a far parte del fondo di gestione;

–      richiesta di fondi e contributi che, ai sensi del successivo art.17, entreranno a far parte del fondo di gestione;

–      eventuali spese, attinenti alle attività della Fondazione, che possono essere sostenute dai componenti del Consiglio Direttivo o dai Partecipanti alla Fondazione, in conformità agli articoli 6 e 12;

d) designa i rappresentanti della Fondazione negli organi di Enti partecipati dalla Fondazione stessa;
e) approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
f) delibera, all’inizio del mandato, il compenso spettante al Revisore.

Sono invece validamente assunte solo con la maggioranza dei 3/5 (tre/quinti) dei componenti in carica del Consiglio Direttivo le seguenti decisioni:

delibere di modifiche da apportare al presente Statuto;
delibere in ordine alle richieste, ai sensi dell’art.6 2°comma del presente Statuto, di ammissione alla Fondazione in qualità di Partecipanti;
delibere in ordine all’esclusione dei Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli artt. 7 del presente Statuto;
delibere sull’eventuale e temporaneo investimento della liquidità disponibile in Titoli di Stato italiani ovvero in altre forme non soggette a rischio ovvero con il minimo rischio, a quella data, presente sul mercato degli investimenti;
delibere in ordine allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio in conformità a quanto previsto nel presente statuto all’art. 3;
delibere inerenti la stipulazione di eventuali apposite Convenzioni con l’Università e/o altri enti per l’attuazione delle finalità statutarie di FoRiBiCa ONLUS;
delibere di nomina di procuratori speciali per singoli atti, con determinazione dei poteri.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese, preventivamente autorizzate (o successivamente ratificate) come sopra da deliberazione del medesimo Consiglio, qualora si tratti di spese sostenute per conto della Fondazione, con esclusione di qualunque compenso.

Art.  12 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o arbitri.

Il Presidente ha altresì il potere intrattenere i rapporti con gli istituti bancari, con delega ad operare sugli stessi a firma singola e libera per importi fino ad euro 10.000 (diecimila/00); per importi superiori è necessaria apposita previa delibera del Consiglio Direttivo che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi dell’art.11.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con le modalità indicate al precedente articolo 9.

Il Presidente della Fondazione ha il compito di:

–  convocare il Consiglio Direttivo;

–  curare l’esecuzione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo;

–  convocare e presiedere il Collegio dei Partecipanti;

– approntare la relazione annuale di consuntivo sull’attività svolta e la programmazione operativa della Fondazione da presentare al Consiglio Direttivo;

–  autorizzare preventivamente le spese attinenti alle attività della Fondazione che possono esser sostenute dai singoli  componenti del Consiglio Direttivo o dai Partecipanti alla Fondazione, spese poi sottoposte a ratifica del Consiglio stesso ai sensi dell’art.11.

Al Presidente è affidata, come previsto al successivo art. 18, la disponibilità dei fondi per il sostentamento delle spese necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Art. 13 Segretario Amministrativo

 Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti con le modalità indicate al precedente articolo 9.

Il Segretario Amministrativo ha il compito di:

–  predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

  • predisporre ogni atto amministrativo di competenza del Consiglio Direttivo;
  • rendere operative, in colleganza con il Presidente, le decisioni prese dal

Consiglio Direttivo;

redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Partecipanti alla Fondazione, verbali che dovranno essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell’adunanza.

 Art. 14 Gratuità delle cariche

 Tutte le cariche sociali sono onorarie e gratuite. È vietata la corresponsione di qualsiasi emolumento personale agli organi amministrativi, eccettuato il compenso per il Revisore come stabilito al successivo art. 15.

Art. 15 Revisore

Il Revisore è nominato dal Collegio dei Partecipanti, che lo sceglie tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili; il Revisore così nominato resta in carica per tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio Direttivo; è prorogato nell’ufficio fino alla nomina del nuovo organo di controllo.

Il Revisore può essere riconfermato.

Il compenso del Revisore è deliberato dal Consiglio Direttivo all’inizio del mandato e per tutta la durata dello stesso.

Il Revisore è organo consultivo e di controllo contabile della Fondazione.

Esso vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina e vidima il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnandoli con apposita relazione, prima della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Collegio dei Partecipanti

 I Partecipanti alla Fondazione compongono il Collegio dei Partecipanti. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, con preavviso scritto, anche inviato via e-mail, di almeno sette giorni rispetto alla data dell’adunanza. La convocazione del Collegio dei Partecipanti può essere richiesta anche da due membri del Consiglio Direttivo in carica. La seduta del Collegio è presieduta dal Presidente della Fondazione e verbalizzata dal Segretario Amministrativo. Ciascun Partecipante può rappresentare fino ad un massimo di un Partecipante mediante delega scritta.

Il Collegio è validamente costituito qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti i quali hanno ciascuno un voto indipendentemente dalla quantità o del tipo di apporto conferito alla Fondazione.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti.

Al Collegio dei Partecipanti competono i seguenti compiti:

nomina, revoca e sostituzione di un componente nel Consiglio Direttivo, in conformità all’art. 9;
nomina e revoca del Revisore, ai sensi dell’art. 15.

Il Collegio dei Partecipanti esprime, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da delinearsi secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 2 del presente Statuto.

Art. 17 Patrimonio

 Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’ammontare del patrimonio apportato dalla disciolta Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.) – Associazione con sede in Padova, già iscritta al  Registro Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Padova con il numero 500, associazione della quale la Fondazione FoRiBiCa ONLUS è il successore a titolo universale per atto in data 6 giugno 2003 a rogito notaio Fulvio Vaudano di Padova rep. 62923, registrato a Padova il 18 giugno 2003 al n. 4064, nonché dall’ammontare dei conferimenti in denaro e/o beni mobili e immobili od altre utilità effettuati dai Fondatori, dai partecipanti o da terzi durante la vita della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione si articola in un fondo di dotazione e in un fondo di gestione.

Il patrimonio della fondazione è pertanto così destinato:

una parte costituisce il patrimonio di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi, c.d. fondo di dotazione, composto da una riserva in denaro o buoni fruttiferi o valori mobiliari equivalenti dell’ammontare non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00);
la restante parte di patrimonio, d. fondo di gestione, viene destinato alla realizzazione delle attività previste con il presente Statuto e quindi per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione sopra indicati.

Il fondo di gestione, la cui destinazione è sempre ed esclusivamente volta alla realizzazione delle attività previste con il presente Statuto e quindi al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, può pertanto essere costituito:

da elargizioni in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità, ottenute con il contributo dei Partecipanti alla Fondazione;
dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
dai contributi versati da parte di persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici e privati, volontariamente destinati ad incrementare il Patrimonio della Fondazione;
ogni bene mobile ed immobile che fosse donato alla Fondazione, legato o lasciato in eredità;
fondi raccolti attraverso iniziative o manifestazioni pubbliche fatte a sostegno delle finalità perseguite dalla Fondazione;
contributi o donazioni spettanti a norma di legge.

Art. 18 Amministrazione e gestione del Patrimonio

 La disponibilità dei fondi per il sostentamento delle spese necessarie al perseguimento delle finalità istitutive della Fondazione è affidata al Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 11, con i poteri di cui all’art. 12, e conferita direttamente al Presidente.

Il Presidente potrà provvedere, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo al temporaneo investimento della liquidità disponibile in conformità a quanto disposto all’art. 11 lett. j.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione. Eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istitutive della Fondazione.

Art. 19 Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

 Art. 20 Approvazione dei bilanci

 Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, previa presentazione al Revisore e sua vidimazione, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, con osservanza delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, previa presentazione al Revisore e sua vidimazione, il Consiglio approva il bilancio preventivo del successivo esercizio.

 Art. 21 Liquidazione

 In caso di liquidazione o estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell’ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del presente Statuto. Al fine di provvedere all’attività di liquidazione il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che può esser scelto anche tra i componenti del Consiglio Direttivo uscente.

Art. 22 Rinvio

 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia di Fondazioni ONLUS.