{"id":410,"date":"2021-02-05T02:11:00","date_gmt":"2021-02-05T01:11:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.foribica.it\/?page_id=410"},"modified":"2021-02-05T02:11:00","modified_gmt":"2021-02-05T01:11:00","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.foribica.it\/?page_id=410","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 1 Costituzione e denominazione<\/h2>\n\n\n\n<p>E&#8217; costituita una Fondazione denominata \u201cFondazione per la Ricerca Biomedica Cardiovascolare e la Terapia Genica e Cellulare\u201d (in sigla FoRiBiCa).<\/p>\n\n\n\n<p>La Fondazione \u00e8 costituita senza fini di lucro diretto o indiretto ed assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilit\u00e0 Sociale (ONLUS).<\/p>\n\n\n\n<p>La denominazione \u201cFoRiBiCa ONLUS\u201d \u00e8 riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 2 Finalit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n<p>In accordo con la previsione contenuta all\u2019art.2 comma 1, lett. a) del D.P.R. n.135 del 20 marzo 2003, la Fondazione, nello svolgimento della propria attivit\u00e0 di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell\u2019ambito della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell\u2019essere umano, con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari, persegue le seguenti finalit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<p>a) promuovere la ricerca scientifica, tecnica e tecnologica nel campo delle malattie cardiovascolari e della terapia avanzata di tali malattie, anche riguardo all\u2019uso di procedure di trasferimento di geni, o parti di essi, e trapianti di cellule aventi potenzialit\u00e0 specifiche &#8211; naturali, indotte o inducibili &#8211; per i tessuti vascolare e\/o miocardico;<br>b) raccogliere i fondi necessari per lo sviluppo delle ricerche e delle conoscenze nel campo precipuo delle malattie cardiovascolari e della terapia genica, molecolare e cellulare di tali malattie per destinarli a finanziare progetti qualificati di Enti o Laboratori di tipo\/standard universitario che agiscono in ambito regionale, nazionale ed internazionale;<br>c) stimolare la collaborazione tra Universit\u00e0, Aziende Sanitarie, Consorzi Universitari, Enti e Istituzioni pubbliche e Imprese private nel campo delle malattie cardiovascolari e della terapia innovativa per tali malattie;<br>d) contribuire, qualora si vengano a costituire propri Centri di Ricerca, in via subordinata e non principale, alla formazione e all\u2019aggiornamento di ricercatori nel campo delle malattie cardiovascolari e delle terapie innovative per tali malattie.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 3 Attivit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n<p>In esecuzione dell\u2019Art. 2, FoRiBiCa ONLUS si impegna a:<\/p>\n\n\n\n<p>a) affidare le attivit\u00e0 di ricerca a Universit\u00e0, Enti di ricerca ed altre qualificate Fondazioni che la svolgano direttamente con modalit\u00e0 di cui all\u2019art. 10 comma 1 lett. a) n. 11 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 e successivo D.P.R. n. 135 del 20.03.2003;<br>b) utilizzare i contributi, lasciti, eredit\u00e0 ed erogazioni liberali sotto qualsiasi forma ottenuti da persone fisiche, Enti pubblici e privati, e Societ\u00e0 a uso esclusivo delle proprie finalit\u00e0 statutarie;<br>c) attuare le attivit\u00e0 statutarie nell\u2019esclusivo perseguimento di finalit\u00e0 di solidariet\u00e0 sociale e\/o d\u2019interesse pubblico ai sensi dell\u2019art. 10 co.1 lett. b) D. Lgs. 4.12.1997, n. 460;<br>d) non svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle statutarie;<br>e) non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione o fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento siano operanti in campi affini;<br>f) impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit\u00e0 statutarie o ad esse connesse;<br>g) devolvere il patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilit\u00e0, sentito l\u2019organismo di controllo di cui all\u2019art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;<br>h) redigere il bilancio annuale;<br>i) usare il proprio acronimo e la denominazione ONLUS quale segno distintivo o di comunicazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 4 Sede e durata<\/h2>\n\n\n\n<p>La Fondazione ha sede in Camposampiero (Padova), via Tiso da Camposampiero, 10\/D.<\/p>\n\n\n\n<p>La Fondazione ha durata illimitata.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 5 Fondatori<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Sono Fondatori della Fondazione FoRiBiCa ONLUS il prof. Paolo Pauletto nato a Portogruaro (VE) il 19 giugno 1947 e il prof. Saverio Sartore nato a Vigonza (PD) il 14 marzo 1949, il primo professore di ruolo e il secondo fuori ruolo dell\u2019Universit\u00e0 di Padova, gi\u00e0 fondatori dell\u2019Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.) &#8211; Associazione con sede in Padova, gi\u00e0 iscritta al&nbsp; Registro Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Padova con il numero 500, associazione della quale la Fondazione FoRiBiCa ONLUS \u00e8 il successore a titolo universale per atto in data 6 giugno 2003 a rogito notaio Fulvio Vaudano di Padova rep. 62923, registrato a Padova il 18 giugno 2003 al n. 4064.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 6 Partecipanti&nbsp; &#8211; Prerogative dei Partecipanti<\/h2>\n\n\n\n<p>Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti (siano essi persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, enti o associazioni, anche non riconosciute, e altre Istituzioni, anche aventi sede all\u2019estero) che, condividendo le finalit\u00e0 della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi e\/o elargizioni in denaro annuali e\/o pluriennali oppure collaborino, in rapporto alle proprie competenze e capacit\u00e0, alla realizzazione delle attivit\u00e0 di FoRiBiCa ONLUS e che facciano istanza di ammissione alla Fondazione, con richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo della stessa.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019ammissione di tali soggetti a FoRiBiCa ONLUS \u00e8 subordinata alla decisione del Consiglio Direttivo da assumere con la maggioranza di cui all\u2019art. 11, il quale Consiglio verifica l\u2019assenza di conflitto di interesse e il superamento &#8211;&nbsp; per modalit\u00e0 e misura &#8211; della soglia minima di apporto (in denaro o in natura) deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso per l\u2019ammissione dei partecipanti.<\/p>\n\n\n\n<p>I Partecipanti alla Fondazione, nello svolgere attivit\u00e0 in favore della stessa, operano senza fini di lucro n\u00e9 di tornaconto personale: essi prestano la propria opera in modo spontaneo e gratuito, senza avere diritto ad alcun compenso, eccetto il rimborso di eventuali spese sostenute, spese preventivamente autorizzate ai sensi dell\u2019art. 11 dal Consiglio Direttivo ovvero autorizzate per iscritto dal Presidente della Fondazione e poi sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo stesso ai sensi del medesimo art. 11. &nbsp;Il comportamento deve essere improntato ai principi di correttezza e buona fede.<\/p>\n\n\n\n<p>I Partecipanti possono, con modalit\u00e0 non recanti pregiudizio alle attivit\u00e0 della Fondazione, partecipare alle iniziative dell\u2019ente qualora fossero invitati.<\/p>\n\n\n\n<p>I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti di cui al successivo art. 16.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 7 Recesso ed esclusione<\/h2>\n\n\n\n<p>Ogni Partecipante pu\u00f2 recedere dalla fondazione FoRiBiCa ONLUS in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno tre mesi, fermo restando il dovere di adempiere alle eventuali obbligazioni assunte.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di grave violazione dei doveri derivanti dal presente Statuto i Partecipanti alla Fondazione possono essere esclusi con deliberazione assunta &nbsp;dal Consiglio Direttivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sia in caso di recesso, che di esclusione, morte, liquidazione o estinzione, il Partecipante a FoRiBiCa ONLUS non ha diritto di ripetere quanto eventualmente versato al patrimonio della Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La perdita della qualifica di partecipante alla Fondazione comporta, automaticamente, la decadenza da ogni carica ricoperta all\u2019interno della Fondazione stessa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 8 Organi della Fondazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Sono organi della Fondazione FoRiBiCa ONLUS:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; il Consiglio Direttivo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; il Presidente;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; il Revisore;<\/p>\n\n\n\n<ul><li>&nbsp; il Segretario Amministrativo;<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp; il Collegio dei Partecipanti alla Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;Art. 9 &nbsp;Consiglio Direttivo<\/h2>\n\n\n\n<p>La Fondazione \u00e8 amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti nominati con il seguente criterio: un consigliere deve essere nominato dal Collegio dei Partecipanti, mentre i restanti quattro consiglieri devono essere nominati dai Fondatori esistenti, due per ciascuno.<\/p>\n\n\n\n<p>I componenti del Consiglio Direttivo, come sopra eletti, nominano tra i propri membri, con voto a maggioranza, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio resta in carica tre anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla scadenza del mandato, si procede al rinnovo del Consiglio con i criteri indicati al primo comma. I Consiglieri sono rieleggibili senza limiti di mandato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finch\u00e9 non si sia proceduto alla nomina o rinnovo, anche mediante conferma, dei suoi componenti.<\/p>\n\n\n\n<p>I singoli componenti del Consiglio Direttivo che per qualsiasi ragione cessino dalla carica, nel corso del mandato, sono sostituiti da chi aveva provveduto alla nomina del membro cessato in conformit\u00e0 ai criteri sopra disposti: i sostituti restano in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 10 Convocazione<\/h2>\n\n\n\n<p>Il Consiglio Direttivo \u00e8 convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta, anche via e-mail, di almeno due Consiglieri, con mezzi che diano prova dell\u2019avvenuta ricezione e con preavviso di almeno sei giorni, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima rispetto alla riunione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019avviso di convocazione deve contenere l\u2019ordine del giorno della seduta, il luogo e l\u2019ora.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte all\u2019anno.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 ammessa la possibilit\u00e0 che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In queste ipotesi il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il Segretario ai fini della verbalizzazione dell\u2019adunanza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 11 Compiti e poteri del Consiglio Direttivo e quorum (costitutivi e deliberativi)<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l\u2019amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Consiglio \u00e8 regolarmente costituito quando \u00e8 presente la maggioranza dei Consiglieri in carica; delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente statuto. Ciascun Consigliere dispone di un solo voto e come tale viene espresso personalmente.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di parit\u00e0 di voti, prevale il voto del Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio Direttivo, validamene costituito come sopra, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, assume le deliberazioni con cui:<\/p>\n\n\n\n<p>a) predispone ed attua i programmi e i regolamenti di funzionamento della Fondazione;<br>b) delibera sulle direttive generali di azione per il conseguimento delle finalit\u00e0 statutarie della Fondazione;<br>c) amministra il patrimonio della Fondazione, attraverso l\u2019attivit\u00e0 deliberativa sulle seguenti materie:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; investimenti scientifici, culturali e finanziari pi\u00f9 opportuni per la realizzazione degli obiettivi statutari con conseguente impiego delle risorse del fondo di gestione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti testamentari che, ai sensi del successivo art.17, entreranno a far parte del fondo di gestione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; richiesta di fondi e contributi che, ai sensi del successivo art.17, entreranno a far parte del fondo di gestione;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; eventuali spese, attinenti alle attivit\u00e0 della Fondazione, che possono essere sostenute dai componenti del Consiglio Direttivo o dai Partecipanti alla Fondazione, in conformit\u00e0 agli articoli 6 e 12;<\/p>\n\n\n\n<p>d) designa i rappresentanti della Fondazione negli organi di Enti partecipati dalla Fondazione stessa;<br>e) approva il bilancio consuntivo di ogni esercizio ed il bilancio preventivo dell\u2019esercizio successivo;<br>f) delibera, all\u2019inizio del mandato, il compenso spettante al Revisore.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono invece validamente assunte solo con la maggioranza dei 3\/5 (tre\/quinti) dei componenti in carica del Consiglio Direttivo le seguenti decisioni:<\/p>\n\n\n\n<p>delibere di modifiche da apportare al presente Statuto;<br>delibere in ordine alle richieste, ai sensi dell\u2019art.6 2\u00b0comma del presente Statuto, di ammissione alla Fondazione in qualit\u00e0 di Partecipanti;<br>delibere in ordine all\u2019esclusione dei Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli artt. 7 del presente Statuto;<br>delibere sull\u2019eventuale e temporaneo investimento della liquidit\u00e0 disponibile in Titoli di Stato italiani ovvero in altre forme non soggette a rischio ovvero con il minimo rischio, a quella data, presente sul mercato degli investimenti;<br>delibere in ordine allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio in conformit\u00e0 a quanto previsto nel presente statuto all\u2019art. 3;<br>delibere inerenti la stipulazione di eventuali apposite Convenzioni con l\u2019Universit\u00e0 e\/o altri enti per l\u2019attuazione delle finalit\u00e0 statutarie di FoRiBiCa ONLUS;<br>delibere di nomina di procuratori speciali per singoli atti, con determinazione dei poteri.<\/p>\n\n\n\n<p>I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese, preventivamente autorizzate (o successivamente ratificate) come sopra da deliberazione del medesimo Consiglio, qualora si tratti di spese sostenute per conto della Fondazione, con esclusione di qualunque compenso.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art.&nbsp; 12 Presidente<\/h2>\n\n\n\n<p>Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorit\u00e0 amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o arbitri.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente ha altres\u00ec il potere intrattenere i rapporti con gli istituti bancari, con delega ad operare sugli stessi a firma singola e libera per importi fino ad euro 10.000 (diecimila\/00); per importi superiori \u00e8 necessaria apposita previa delibera del Consiglio Direttivo che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi dell\u2019art.11.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente \u00e8 eletto dai membri del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con le modalit\u00e0 indicate al precedente articolo 9.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente della Fondazione ha il compito di:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp; convocare il Consiglio Direttivo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp; curare l&#8217;esecuzione delle delibere prese dal Consiglio Direttivo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;\u00a0 convocare e presiedere il Collegio dei Partecipanti;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; approntare la relazione annuale di consuntivo sull\u2019attivit\u00e0 svolta e la programmazione operativa della Fondazione da presentare al Consiglio Direttivo;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp; autorizzare preventivamente le spese attinenti alle attivit\u00e0 della Fondazione che possono esser sostenute dai singoli&nbsp; componenti del Consiglio Direttivo o dai Partecipanti alla Fondazione, spese poi sottoposte a ratifica del Consiglio stesso ai sensi dell\u2019art.11.<\/p>\n\n\n\n<p>Al Presidente \u00e8 affidata, come previsto al successivo art. 18, la disponibilit\u00e0 dei fondi per il sostentamento delle spese necessarie al perseguimento delle finalit\u00e0 istituzionali della Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 13 Segretario Amministrativo<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti con le modalit\u00e0 indicate al precedente articolo 9.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Segretario Amministrativo ha il compito di:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;&nbsp; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre al Consiglio Direttivo;<\/p>\n\n\n\n<ul><li>predisporre ogni atto amministrativo di competenza del Consiglio Direttivo;<\/li><li>rendere operative, in colleganza con il Presidente, le decisioni prese dal<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Consiglio Direttivo;<\/p>\n\n\n\n<p>redigere e conservare i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Partecipanti alla Fondazione, verbali che dovranno essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell\u2019adunanza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;Art. 14 Gratuit\u00e0 delle cariche<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Tutte le cariche sociali sono onorarie e gratuite. \u00c8 vietata la corresponsione di qualsiasi emolumento personale agli organi amministrativi, eccettuato il compenso per il Revisore come stabilito al successivo art. 15.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 15 Revisore<\/h2>\n\n\n\n<p>Il Revisore \u00e8 nominato dal Collegio dei Partecipanti, che lo sceglie tra persone iscritte nel Registro dei Revisori contabili; il Revisore cos\u00ec nominato resta in carica per tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio Direttivo; \u00e8 prorogato nell\u2019ufficio fino alla nomina del nuovo organo di controllo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Revisore pu\u00f2 essere riconfermato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il compenso del Revisore \u00e8 deliberato dal Consiglio Direttivo all\u2019inizio del mandato e per tutta la durata dello stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Revisore \u00e8 organo consultivo e di controllo contabile della Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Esso vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina e vidima il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnandoli con apposita relazione, prima della loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 16 Collegio dei Partecipanti<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;I Partecipanti alla Fondazione compongono il Collegio dei Partecipanti. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, con preavviso scritto, anche inviato via e-mail, di almeno sette giorni rispetto alla data dell\u2019adunanza. La convocazione del Collegio dei Partecipanti pu\u00f2 essere richiesta anche da due membri del Consiglio Direttivo in carica. La seduta del Collegio \u00e8 presieduta dal Presidente della Fondazione e verbalizzata dal Segretario Amministrativo. Ciascun Partecipante pu\u00f2 rappresentare fino ad un massimo di un Partecipante mediante delega scritta.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Collegio \u00e8 validamente costituito qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti i quali hanno ciascuno un voto indipendentemente dalla quantit\u00e0 o del tipo di apporto conferito alla Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti presenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Al Collegio dei Partecipanti competono i seguenti compiti:<\/p>\n\n\n\n<p>nomina, revoca e sostituzione di un componente nel Consiglio Direttivo, in conformit\u00e0 all\u2019art. 9;<br>nomina e revoca del Revisore, ai sensi dell\u2019art. 15.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Collegio dei Partecipanti esprime, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attivit\u00e0, programmi ed obiettivi della Fondazione gi\u00e0 delineati o da delinearsi secondo quanto previsto ai sensi dell\u2019art. 2 del presente Statuto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 17 Patrimonio<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Il patrimonio della Fondazione \u00e8 costituito dall\u2019ammontare del patrimonio apportato dalla disciolta Associazione Biomedica per la Ricerca Vascolare (A.B.R.V.) &#8211; Associazione con sede in Padova, gi\u00e0 iscritta al&nbsp; Registro Persone Giuridiche tenuto dal Tribunale di Padova con il numero 500, associazione della quale la Fondazione FoRiBiCa ONLUS \u00e8 il successore a titolo universale per atto in data 6 giugno 2003 a rogito notaio Fulvio Vaudano di Padova rep. 62923, registrato a Padova il 18 giugno 2003 al n. 4064, nonch\u00e9 dall\u2019ammontare dei conferimenti in denaro e\/o beni mobili e immobili od altre utilit\u00e0 effettuati dai Fondatori, dai partecipanti o da terzi durante la vita della Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patrimonio della Fondazione si articola in un fondo di dotazione e in un fondo di gestione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il patrimonio della fondazione \u00e8 pertanto cos\u00ec destinato:<\/p>\n\n\n\n<p>una parte costituisce il patrimonio di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi, c.d. fondo di dotazione, composto da una riserva in denaro o buoni fruttiferi o valori mobiliari equivalenti dell\u2019ammontare non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila\/00);<br>la restante parte di patrimonio, d. fondo di gestione, viene destinato alla realizzazione delle attivit\u00e0 previste con il presente Statuto e quindi per il perseguimento degli scopi statutari della Fondazione sopra indicati.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fondo di gestione, la cui destinazione \u00e8 sempre ed esclusivamente volta alla realizzazione delle attivit\u00e0 previste con il presente Statuto e quindi al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, pu\u00f2 pertanto essere costituito:<\/p>\n\n\n\n<p>da elargizioni in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilit\u00e0, ottenute con il contributo dei Partecipanti alla Fondazione;<br>dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;<br>dai contributi versati da parte di persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici e privati, volontariamente destinati ad incrementare il Patrimonio della Fondazione;<br>ogni bene mobile ed immobile che fosse donato alla Fondazione, legato o lasciato in eredit\u00e0;<br>fondi raccolti attraverso iniziative o manifestazioni pubbliche fatte a sostegno delle finalit\u00e0 perseguite dalla Fondazione;<br>contributi o donazioni spettanti a norma di legge.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 18 Amministrazione e gestione del Patrimonio<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;La disponibilit\u00e0 dei fondi per il sostentamento delle spese necessarie al perseguimento delle finalit\u00e0 istitutive della Fondazione \u00e8 affidata al Consiglio Direttivo ai sensi dell\u2019art. 11, con i poteri di cui all\u2019art. 12, e conferita direttamente al Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Presidente potr\u00e0 provvedere, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo al temporaneo investimento della liquidit\u00e0 disponibile in conformit\u00e0 a quanto disposto all\u2019art. 11 lett. j.<\/p>\n\n\n\n<p>Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione. Eventuali utili od avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalit\u00e0 istitutive della Fondazione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 19 Esercizio finanziario<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;Art. 20 Approvazione dei bilanci<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, previa presentazione al Revisore e sua vidimazione, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, con osservanza delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Entro il mese di ottobre di ogni anno, previa presentazione al Revisore e sua vidimazione, il Consiglio approva il bilancio preventivo del successivo esercizio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">&nbsp;Art. 21 Liquidazione<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;In caso di liquidazione o estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell\u2019ente sar\u00e0 devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalit\u00e0 analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo in conformit\u00e0 a quanto previsto dall\u2019art. 3 del presente Statuto. Al fine di provvedere all\u2019attivit\u00e0 di liquidazione il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che pu\u00f2 esser scelto anche tra i componenti del Consiglio Direttivo uscente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Art. 22 Rinvio<\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia di Fondazioni ONLUS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 1 Costituzione e denominazione E&#8217; costituita una Fondazione denominata \u201cFondazione per la Ricerca Biomedica Cardiovascolare e la Terapia Genica e Cellulare\u201d (in sigla FoRiBiCa). La Fondazione \u00e8 costituita senza fini di lucro diretto o indiretto ed assume la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilit\u00e0 Sociale (ONLUS). 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